Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli studenti Decreto legge n. 147/2007, convertito con modificazioni dalle legge n. 176/2007 Direttiva ministeriale n.88 del 3 ottobre 2011Rilevazione degli apprendimenti - anno scolastico 2011/2012
Gentile Genitore,
l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (in
seguito INVALSI), Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in attuazione dei compiti attribuiti dalla normativa vigente e degli obiettivi individuati dalla Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.88 del 3 ottobre 2011 deve realizzare, nella prima metà del mese di maggio 2012, la rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi II e V della scuola primaria, I della scuola secondaria di primo grado, II della scuola secondaria di secondo grado sia nelle scuole statali sia in quelle paritarie.La rilevazione, che riguarderà circa 2.200.000 studenti, frequentanti circa 115.000 classi in circa
15.000 scuole, sarà effettuata mediante la somministrazione agli studenti delle predette classi di due prove scritte, riguardanti rispettivamente le discipline “Italiano” e “Matematica”. Agli studenti della classe II della scuola primaria verrà somministrata anche una prova scritta preliminare di lettura.Le prove saranno somministrate dagli insegnanti di classe o da altro docente della scuola
appositamente incaricato. In un campione di classi appartenenti a circa 1.400 scuole primarie, circa 1.400 scuole secondarie di primo grado e circa 1.400 scuole secondarie di secondo grado, per garantire la corretta somministrazione delle prove e quindi l’attendibilità dei risultati rilevati, verranno inviati osservatori esterni incaricati di accertare la corretta applicazione del protocollo di somministrazione.Sui fascicoli contenenti i testi delle prove saranno apposte etichette recanti i codici identificativi
della scuola, del plesso, del livello di classe frequentata, della sezione e dello studente. Lo studente sarà identificato solamente tramite il predetto codice alfanumerico e la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente sarà conosciuta solo dal personale della scuola abilitato a trattare i dati personali degli studenti e, nelle classi campione, dall’osservatore esterno solamente per quanto riguarda le prove.Le risposte di ogni studente ai quesiti delle prove saranno riportate su un apposito foglio risposta. I
fogli risposta studente, compilati e recanti il solo codice alfanumerico, saranno poi restituiti in modo da procedere tempestivamente alla lettura ed elaborazione dei dati. Le rilevazioni degli apprendimenti concorrono, secondo la legge, alla valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole.Per stimare il valore aggiunto prodotto da una istituzione scolastica e le cause del
successo/insuccesso dei suoi studenti è necessario considerare i risultati di apprendimento al netto dei fattori del contesto socio-economico-culturale e degli atteggiamenti e le motivazioni degli studenti medesimi.A tal fine l’INVALSI ha messo a punto, sulla base di uno studio preliminare della letteratura e degli
strumenti utilizzati nelle principali indagini comparative internazionali, un questionario per la raccolta di informazioni indispensabili per la valutazione dell’incidenza del contesto, afferenti ai seguenti ambiti: familiare, attività dello studente, benessere a scuola, cognizioni riferite al sé, motivazioni e impegno nello studio. Per informazioni sul questionario si può consultare il sitoINVALSI (
http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/QdR_Questionari.pdf).Il questionario, recante per ogni studente gli stessi codici alfanumerici dei fascicoli delle prove,
verrà somministrato solamente agli studenti della classe V della scuola primaria, della classe I della
scuola secondaria di primo grado e della classe II della scuola secondaria di secondo grado.
Inoltre, alle segreterie delle scuole sarà richiesto di raccogliere una serie di informazioni sugli
studenti, e precisamente: nazionalità (italiana o straniera), livello di istruzione e occupazione dei
genitori, orario settimanale della classe frequentata, frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola
dell’infanzia. Tali informazioni verranno riportate dalle segreterie delle scuole su apposite maschere
elettroniche e trasmesse direttamente all’INVALSI, con il solo codice identificativo dello studente.
In tal modo è garantito il rispetto dell’anonimato dello studente sia per quanto riguarda i risultati
delle prove sia per ciò che concerne le informazioni ricavate dal questionario e dalle notizie raccolte
dalle segreterie delle scuole, in quanto la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello
studente sarà conosciuta solo dall’insegnante della classe o della scuola incaricato della
somministrazione e dal personale di segreteria incaricato della trasposizione dei dati sulla maschera
elettronica.
Ciò premesso, secondo le disposizioni del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) nel seguito indicato sinteticamente come
Codice, sidichiara che il trattamento dei dati personali che riguardano gli studenti sarà improntato al principio
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del
Codice, le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:1. i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Istituto
Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione, e in
particolare per l’effettuazione delle “verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e
abilità degli studenti” previste dall’art. 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53, dall’art. 1 della
L.176/2007
, dall’art. 17 del D.Lgs. 213/2009 e dalla normativa collegata e attuativa dellecitate disposizioni;
2. nell’esercizio della predetta finalità istituzionale non verranno raccolti né trattati dati
personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto Codice, fatto
salvo quanto di seguito precisato. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali
“idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare
procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria relativi al processo penale. L’unico dato
sensibile riguarda la certificazione di uno studente come disabile o come portatore di
specifiche difficoltà di apprendimento; si tratta di dati che la scuola deve già raccogliere per
la propria attività istituzionale e nell’interesse stesso di tali studenti (richiesta delle forme di
sostegno e delle altre provvidenze previste dalla legge, predisposizione di piani educativi
individualizzati, adozione di strumenti dispensativi o integrativi in sede d’esame, adozione
di particolari criteri di valutazione e di certificazione degli esiti) e che l’INVALSI riceve in
forma anonimizzata per un duplice scopo: a) mettere a disposizione, nel caso di alunni
ipovedenti o con particolari disturbi, formati specifici delle prove (es. Braille) o determinati
supporti (es. testo della prova in formato audio); b) poter considerare separatamente, se
esplicitamente richiesto dal dirigente scolastico, i risultati degli studenti con bisogni
educativi speciali e non farli rientrare nella elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri
studenti;
3. i dati personali verranno trattati in modo da essere resi anonimi all’esterno e all’interno
dell’istituto, immediatamente dopo la raccolta effettuata dalle istituzioni scolastiche. Il
codice di accoppiamento tra le informazioni raccolte e l’identificativo della persona è
conosciuto solo dal personale docente dell’istituzione scolastica incaricato della
somministrazione e dal personale di segreteria incaricato della trasposizione dei dati sulla
scheda risposta e, una volta utilizzato per la predetta funzione, non è ulteriormente
utilizzabile;
4. il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio per il genitore;
5. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal
Codice;6. il titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di
Istruzione e di Formazione, con sede legale in Frascati, Villa Falconieri, via Borromini 5 -
tel. 06-941851.
L’interessato potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i propri diritti, così come è
previsto dall’articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Frascati, 21 novembre 2011